News – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM con tempi e modalità di smilitarizzazione del personale del Corpo Militare della CRI.

Pubblicata la Gazzetta Ufficiale del giorno 5 luglio dove è contenuto il DPCM del 25 marzo 2016 con i “Criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo Militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato della associazione italiana della croce rossa”.

Di seguito la Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016:

DPCM 25 marzo 2016 equiparazione livelli pubblicata su GURI

 

News – Oggi Festa della Repubblica Italiana.

Il 2 giugno, come di consueto, si festeggia la nascita della Repubblica Italiana.

Come si ricorderà questa è la data in cui il referendum istituzionale del 1946 stabilì la nascita della Repubblica Italiana.

Festeggiamenti.

Ricco il calendario.

Si inizia con la deposizione nella capitale d’Italia di una corona d’alloro all’Altare della Patria sulla Tomba del Milite Ignoto che rappresenta tutti i caduti che nelle varie guerre hanno dato la propria vita per la Patria.

A seguito la Parata Militare lungo Via dei Fori Imperiali dove sfileranno tutti i Reparti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato alla presenza del Capo dello Stato, dei rappresentanti del Parlamento e del Governo, del Corpo Diplomatico e delle massime Autorità civili, religiose e militari.

Al termine potranno essere visitati i giardini del Quirinale dove si esibiranno i complessi bandistici delle Forze Armate e di Polizia.

Il sito dove attingere al programma delle manifestazioni:

Festa della Repubblica Italiana

2 GIUGNO 2016

News – Sentenza del Tar Lazio n.05785 del 2016 per l’ottemperanza al giudicato a favore di un militare Cri richiamato.

La Sentenza della Sezione Terza del Tar Lazio ordina all’Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente ai fini del suo possibile ricollocamento nell’elenco dei richiamati in servizio del corpo militare della CRI, nei sensi e nei termini di cui in motivazione”.

La sentenza in questione riguarda l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio Sez. III n. 627/2014 che ha annullato per quanto di ragione l’ordinanza della Croce Rossa Italiana n. 0656/11 con la quale il commissario straordinario della C.R.I. ha richiamato in servizio n. 27 militari precedentemente collocati in congedo, escludendo il ricorrente

Di seguito l’intera Sentenza del Tar Lazio n.05785 del 2016:

SENTENZA TAR LAZIO N.05785 DEL 2016 – OTTEMPERANZA

 

News – Due Marò; Salvatore Girone torna finalmente a casa.

Salvatore Girone torna a casa. Finalmente, aggiungiamo, il ritorno a casa e di questo gioiamo.

Contemporaneamente ai nostri militari coinvolti vanno i Nostri saluti come Associazione che sono estesi alle famiglie per la vicenda passata e che sono state sempre vicine ai loro cari anche nei momenti più delicati.

In breve in questo interessante articolo dell’ADNKRONOS le tappe della vicenda.

http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/05/26/caso-maro-girone-casa-dopo-quattro-anni-tappe-della-vicenda_sBgZvxLHqWKcnUfmqHmWqK.html

News – Sentenza del Tar Lazio n.05977 del 2016 a favore di militari Cri riguardante il pagamento degli arretrati contratto.

La Sentenza della Sezione Terza del Tar Lazio ha riconosciuto ai militari ricorrenti il diritto a percepire gli arretrati di contratto per effetto dell’adeguamento al nuovo trattamento economico spettante al personale delle Forze armate.

Il Tar Lazio si è espresso positivamente sulla domanda dei ricorrenti e al riguardo si cita il seguente ed interessante passaggio: ” … 9. – Sotto tale profilo è fondato, e va accolto, il motivo di ricorso rubricato al n. 6 dell’atto introduttivo (che è tuttavia il terzo nell’ordine delle censure proposte), con cui i militari in epigrafe lamentano che la C.R.I. abbia deciso di non procedere al pagamento delle somme già impegnate in quanto costrettavi dal parere del Ragioniere Generale dello Stato prot. 46872 del 27 maggio 2014, richiamato in quello del MEF del 27 maggio 2014. Nel parere in questione il consultato si è espresso sulla richiesta della C.R.I. relativa alla eventuale applicabilità dell’art. 9 comma 1 del D.L. n. 78\2010 agli emolumenti arretrati derivanti dall’estensione ai propri dipendenti del trattamento economico spettante alle Forze Armate, operata mediante le ordinanze commissariali numeri 202\2009, 205\2009, 258\2010 e 648\2010.

La norma ritenuta di dubbia applicazione disponeva che per gli anni dal 2011 al 2014 il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello ordinariamente spettante nell’anno 2010.

La Ragioneria Generale dello Stato ha opinato che tale divieto non si applicasse agli emolumenti arretrati –quali quelli in contestazione-, ed in questo senso ha richiamato la propria circolare n. 178\2012.

 

Prosegue il Tar Lazio: “Tuttavia, l’organo di controllo finanziario ha espresso “perplessità in ordine all’opportunità di procedere ala corresponsione dei suddetti emolumenti”, in ragione della loro “non obbligatorietà” in base alla normativa vigente e del “significativo impatto finanziario” del pagamento sul bilancio della C.R.I.; concludendo che le scelte dell’Ente avrebbero dovuto tenere conto “di un più ampio contesto di revisione delle spesa” comune a tutta la P.A., e facendo rinvio “alle definitive valutazioni” della C.R.I.. Alla luce di quanto esposto, la determinazione di cancellare dal conto residui passivi le somme già diretta al pagamento delle spettanze in questione – come detto, neutra sotto il profilo della sussistenza dell’obbligazione – sottende la volontà dell’Ente di non procedere al pagamento degli emolumenti in discorso.

 

Parimenti osserva il Tar: “10. – Questa valutazione, tuttavia, contrasta con la perdurante sussistenza delle obbligazioni in questione, di cui i ricorrenti chiedono l’accertamento.

Al riguardo osserva il Collegio che, come già osservato dalla Sezione nella sentenza n. 4236\2016, gli adeguamenti stipendiali dei militari della C.R.I. non trovano automatico allineamento in occasione degli aumenti attribuiti alle altre Forze Armate, ma necessitano di autonoma determinazione dell’Ente.

La ricostruzione dell’attività provvedimentale in cui si rinviene la volontà di attribuire le dette progressioni è stata puntualmente operata nella sentenza della Sezione 7 aprile 2016 n. 4236, in cui si legge: “I ricorrenti in servizio presso la CRI, mediante diverse ordinanze commissariali, hanno ottenuto gli adeguamenti economici previsti per le Forze Armate relativamente agli anni che vanno dal 2005 al 2010. In particolare con l’ordinanza commissariale n. 205 del 2009 (che modifica ed integra la ordinanza n. 202 del 2009), l’Ente ha manifestato la “volontà … di adeguare il trattamento economico del personale militare della CRI non dirigente – comunque in attività di servizio- fino al grado di tenente colonnello a quello previsto – alla data della presente ordinanza – per il personale pari grado militare delle Forze Armate…” ed estendere il trattamento economico di cui al d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 relativo al quadriennio 2006-2009 ed al biennio 2006-2007; di corrispondere i miglioramenti economici con decorrenza 1° gennaio 2009. Con ordinanza commissariale n. 258 del 26 maggio 2010 l’Ente ha confermato gli adeguamenti economici per il personale già previsti con le indicate ordinanze ed ha esteso tali benefici economici previsti per il personale delle Forze Armate agli ufficiali della CRI. In particolare, per il predetto personale, tali benefici sono stati introdotti dal D.P.C.M. 13 aprile 2005 per l’adeguamento del trattamento economico; dal D.P.C.M. 16 dicembre 2005 per l’indennità di posizione; dal D.P.C.M. 2 ottobre 2006 per l’adeguamento del trattamento economico; dal D.P.C.M. 27 aprile 2007 per l’adeguamento del trattamento economico; dal D.P.C.M. 7 maggio 2008 per l’adeguamento del trattamento economico; dal D.P.C.M. 29 aprile 2009 per l’adeguamento del trattamento economico; dal d.P.R. 11 settembre 2007, n.171 (provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) e dal d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 integrativo del precedente d.P.R. 171/2007. La corresponsione degli adeguamenti economici, per il personale militare in servizio presso la CRI, sarebbe dovuta decorrere dal primo gennaio 2010, mentre gli arretrati avrebbero dovuto essere corrisposti in presenza di effettive disponibilità di bilancio, che comunque erano già state indicate nel bilancio di previsione per l’anno 2011.

Con ordinanza commissariale n. 648 del 22 dicembre 2010 l’Ente ha esteso i benefici economici, nei termini corrispondente ai militare delle Forze Armate non contrattualizzati, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ai militari della C.R.I. anch’essi non contrattualizzati, con corresponsione degli arretrati in presenza di effettive disponibilità di bilancio.

In tal modo la CRI ha adeguato gli stipendi dei propri dipendenti militari a quelli degli appartenenti alle Forze Armate, prevedendo, per tali aumenti contrattuali, una decorrenza diversa da quella prevista dalle normative di riferimento per il personale delle Forze Armate (1 gennaio 2009; 1 gennaio 2010 e 1 dicembre 2010) ed ha statuito che, con riferimento agli arretrati relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, ne fosse procrastinata l’erogazione, per mancanza di fondi, sino al momento del reperimento delle risorse finanziarie. In data 7 marzo 2014 l’Ente ha rappresentato che, avendo la disponibilità dei fondi per provvedere alla successiva corresponsione degli arretrati, aveva iscritto, nel bilancio preventivo del 2013 la somma di circa euro 14.000.000 per tali esigenze economiche, riferite e convenute per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 e mai corrisposte”.

La medesima sentenza precisa che, a seguito degli inquadramenti illegittimi di cui all’ordinanza commissariale n. 407\2003 (decorrenti dai quadri di avanzamento 1994-1995 e non 2000-2001) e del relativo annullamento ad opera dell’ordinanza commissariale n. 394\2012, ed al nuovo reinquadramento conseguente a quest’ultima, i militari interessati hanno assunto la posizione di creditori rispetto agli arretrati dovuti, e, al contempo, di debitori rispetto alle somme percepite in base agli inquadramenti illegittimi.

E soggiunge, ancora – con affermazione che non vi sono ragioni per rivedere nel caso in esame- che le somme reclamate dai ricorrenti a titolo di arretrato sono dovute dalla C.R.I. in relazione alle autonome determinazioni di adeguamento stipendiale assunte dallo stesso ente con le ordinanze commissariali sopra descritte, …”.

 

Conclude il Tar: “13. – Ne segue l’accoglimento della domanda di accertamento proposta dai ricorrenti, assorbito il resto”.

 

Di seguito l’intera Sentenza del Tar Lazio n.05977 del 2016:

SENTENZA TAR LAZIO N.5977 DEL 2016

News – Sentenza del Tar Lazio n.01859 del 2015 a favore di un militare Cri riguardante il riconoscimento alla compensazione.

La Sentenza della Sezione Prima del Tar Lazio ha riconosciuto la possibilità che avvenga la compensazione tra le somme richieste dall’Amministrazione ad un militare Cri e i crediti vantati dal ricorrente relativamente al diritto a percepire il trattamento economico spettante al personale delle Forze armate.

Il Tar Lazio si è espresso come di seguito: Le somme reclamate dai ricorrenti a titolo di arretrato sono, all’evidenza, dovute dalla resistente proprio in relazione alle autonome determinazioni di adeguamento stipendiale assunte dallo stesso Ente con le ordinanze commissariali sopra dette, a nulla rilevando la condizione meramente potestativa apposta dalla stessa p.a. in relazione al momento temporale della soddisfazione del debito. Che tale evenienza debitoria non sia oggetto di contestazione lo dimostra il fatto che lo stesso Ente, nel mese di giugno 2013, ha adottato individuali provvedimenti di compensazione tra il credito reclamato dai militari ed il debito conseguente alle illegittime promozioni. Né risulta opposto il decreto ingiuntivo ( citato dal ricorrente : n. 16434/14) emesso da questo Tribunale su istanza di un dipendente per il medesimo credito. Infine, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nella nota sopra citata, ha riconosciuto alle somme reclamate la natura di arretrati”.

Prosegue il Tar: “Ora, in disparte la questione giuridica relativa alla intervenuta compensazione tra le parti, la p.a. ha ritenuto che la estinzione, per compensazione, dei rispettivi crediti/debiti, è venuta meno proprio dalla adottata variazione delle poste indicate nel bilancio di previsione del 2013 – funzionalmente dirette al pagamento degli arretrati relativi agli aumenti contrattuali -, con una nuova allocazione delle indicate risorse per l’anno 2014. Ora, la modifica del dato contabile non può ripercuotersi, come erroneamente ritiene la parte resistente, sul debito pregresso, sorto per effetto di autonome decisioni dell’Ente di adeguare il dato stipendiale a quello dei corrispondenti gradi delle Forze Armate. In altre parole, il fatto che la p.a. decida di alterare e modificare un dato economico del bilancio destinato a provvedere ad un debito in essere, non significa, né può significare la contestuale cancellazione dello stesso debito.

E’ nota e non merita ulteriori approfondimenti, la situazione soggettiva dei militari in servizio presso la CRI (Cons. Stato, Sez. IV, 2.2.2011, n. 751; Corte Costituzionale, ordinanza 30/06/1999, n. 273). E’ opportuno, comunque, precisare che gli aumenti stipendiali dei predetti non trovano un automatico adeguamento con le corrispondenti retribuzioni degli appartenenti alle Forze Armate, ma necessitano di una autonoma determinazione dell’Ente (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 2.1.2014, n. 31).

Nel caso di specie tale adeguamento, come detto, è stato disposto, con autonomi provvedimenti, dal commissario straordinario dell’Ente. Il pagamento degli arretrati dovuti è stato, invece, procrastinato all’effettivo reperimento delle risorse finanziarie.

In disparte la legittimità di una simile condizione, invero, le somme dovute sono state, a detta della stessa CRI, reperite ed inserite nel bilancio preventivo del 2013.

Conclude infine il Tar: “Ciò detto, la questione oggetto del presente scrutinio deve, pertanto, riguardare, innanzitutto, la legittimità della determinazione dirigenziale n. 179 del 25 agosto 2014 che ha disposto la cancellazione dei residui passivi relativi agli arretrati contrattuali del personale militare della CRI previsti nel bilancio 2013, in uno con gli atti ad essa collegati e la conseguente allocazione della somma in questione (euro 14.353.896,16) nell’avanzo di amministrazione per le esigenze del bilancio di previsione 2014. Deve segnalarsi che, con ordinanza presidenziale n. 122 del 23 aprile 2014, era stato approvato il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013 così come predisposto dal Comitato Centrale della CRI.

Dalla situazione contabile, così come esplicitata dal rendiconto generale del Comitato Centrale della CRI del 2013, emerge, in modo chiaro ed esaustivo, che risultano approvati gli impegni di spesa indicati nel bilancio preventivo del 2013 relativamente al pagamento delle somme a titolo di arretrato degli aumenti contrattuali ai militari in servizio presso l’Ente conformemente agli impegni in precedenza assunti, tanto che le indicate somme, pur previste nel loro preciso ammontare, non erano state ancora materialmente corrisposte, anche se, comunque, le stesse avevano avuto una puntuale destinazione, sanzionata nell’approvazione del bilancio, in attesa di un conseguente provvedimento di liquidazione.

In tal modo, la mancata liquidazione delle riferite somme, ha costituito un residuo passivo del bilancio approvato, ossia ha costituito, nel caso di specie, l’espressione di spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate e, pertanto, rappresentano debiti, attuali, dell’Ente nei confronti di terzi, in questo caso di propri dipendenti. Il comma 5 dell’art. 11 del regolamento di contabilità della CRI, di cui alla delibera n. 47 del 9 maggio 2008 del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione recita: “Sono vietati gli storni nella gestione dei residui e tra questa e quella di competenza o viceversa”.

Ora le determinazioni assunte con i provvedimenti censurati costituiscono, appunto, uno storno di residui, in questo caso passivi, proprio perché destinano una somma già impegnata, ma non liquidata, verso altre poste di bilancio dell’anno 2014 e ciò in palese violazione della normativa interna della stessa CRI, pertanto, tali provvedimenti risultano illegittimi per eccesso di potere.

Per ragioni il ricorso deve essere accolto ed annullati i provvedimenti censurati, restando assorbite le ulteriori censure”.

Di seguito l’intera Sentenza del Tar Lazio n.01859 del 2015:

SENTENZA TAR LAZIO N.01859 DEL 2015