La Sentenza della Sezione Prima del Tar Lazio ha riconosciuto la possibilità che avvenga la compensazione tra le somme richieste dall’Amministrazione ad un militare Cri e i crediti vantati dal ricorrente relativamente al diritto a percepire il trattamento economico spettante al personale delle Forze armate.
Il Tar Lazio si è espresso come di seguito: ” Le somme reclamate dai ricorrenti a titolo di arretrato sono, all’evidenza, dovute dalla resistente proprio in relazione alle autonome determinazioni di adeguamento stipendiale assunte dallo stesso Ente con le ordinanze commissariali sopra dette, a nulla rilevando la condizione meramente potestativa apposta dalla stessa p.a. in relazione al momento temporale della soddisfazione del debito. Che tale evenienza debitoria non sia oggetto di contestazione lo dimostra il fatto che lo stesso Ente, nel mese di giugno 2013, ha adottato individuali provvedimenti di compensazione tra il credito reclamato dai militari ed il debito conseguente alle illegittime promozioni. Né risulta opposto il decreto ingiuntivo ( citato dal ricorrente : n. 16434/14) emesso da questo Tribunale su istanza di un dipendente per il medesimo credito. Infine, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nella nota sopra citata, ha riconosciuto alle somme reclamate la natura di arretrati”.
Prosegue il Tar: “Ora, in disparte la questione giuridica relativa alla intervenuta compensazione tra le parti, la p.a. ha ritenuto che la estinzione, per compensazione, dei rispettivi crediti/debiti, è venuta meno proprio dalla adottata variazione delle poste indicate nel bilancio di previsione del 2013 – funzionalmente dirette al pagamento degli arretrati relativi agli aumenti contrattuali -, con una nuova allocazione delle indicate risorse per l’anno 2014. Ora, la modifica del dato contabile non può ripercuotersi, come erroneamente ritiene la parte resistente, sul debito pregresso, sorto per effetto di autonome decisioni dell’Ente di adeguare il dato stipendiale a quello dei corrispondenti gradi delle Forze Armate. In altre parole, il fatto che la p.a. decida di alterare e modificare un dato economico del bilancio destinato a provvedere ad un debito in essere, non significa, né può significare la contestuale cancellazione dello stesso debito.
E’ nota e non merita ulteriori approfondimenti, la situazione soggettiva dei militari in servizio presso la CRI (Cons. Stato, Sez. IV, 2.2.2011, n. 751; Corte Costituzionale, ordinanza 30/06/1999, n. 273). E’ opportuno, comunque, precisare che gli aumenti stipendiali dei predetti non trovano un automatico adeguamento con le corrispondenti retribuzioni degli appartenenti alle Forze Armate, ma necessitano di una autonoma determinazione dell’Ente (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 2.1.2014, n. 31).
Nel caso di specie tale adeguamento, come detto, è stato disposto, con autonomi provvedimenti, dal commissario straordinario dell’Ente. Il pagamento degli arretrati dovuti è stato, invece, procrastinato all’effettivo reperimento delle risorse finanziarie.
In disparte la legittimità di una simile condizione, invero, le somme dovute sono state, a detta della stessa CRI, reperite ed inserite nel bilancio preventivo del 2013.
Conclude infine il Tar: “Ciò detto, la questione oggetto del presente scrutinio deve, pertanto, riguardare, innanzitutto, la legittimità della determinazione dirigenziale n. 179 del 25 agosto 2014 che ha disposto la cancellazione dei residui passivi relativi agli arretrati contrattuali del personale militare della CRI previsti nel bilancio 2013, in uno con gli atti ad essa collegati e la conseguente allocazione della somma in questione (euro 14.353.896,16) nell’avanzo di amministrazione per le esigenze del bilancio di previsione 2014. Deve segnalarsi che, con ordinanza presidenziale n. 122 del 23 aprile 2014, era stato approvato il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013 così come predisposto dal Comitato Centrale della CRI.
Dalla situazione contabile, così come esplicitata dal rendiconto generale del Comitato Centrale della CRI del 2013, emerge, in modo chiaro ed esaustivo, che risultano approvati gli impegni di spesa indicati nel bilancio preventivo del 2013 relativamente al pagamento delle somme a titolo di arretrato degli aumenti contrattuali ai militari in servizio presso l’Ente conformemente agli impegni in precedenza assunti, tanto che le indicate somme, pur previste nel loro preciso ammontare, non erano state ancora materialmente corrisposte, anche se, comunque, le stesse avevano avuto una puntuale destinazione, sanzionata nell’approvazione del bilancio, in attesa di un conseguente provvedimento di liquidazione.
In tal modo, la mancata liquidazione delle riferite somme, ha costituito un residuo passivo del bilancio approvato, ossia ha costituito, nel caso di specie, l’espressione di spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate e, pertanto, rappresentano debiti, attuali, dell’Ente nei confronti di terzi, in questo caso di propri dipendenti. Il comma 5 dell’art. 11 del regolamento di contabilità della CRI, di cui alla delibera n. 47 del 9 maggio 2008 del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione recita: “Sono vietati gli storni nella gestione dei residui e tra questa e quella di competenza o viceversa”.
Ora le determinazioni assunte con i provvedimenti censurati costituiscono, appunto, uno storno di residui, in questo caso passivi, proprio perché destinano una somma già impegnata, ma non liquidata, verso altre poste di bilancio dell’anno 2014 e ciò in palese violazione della normativa interna della stessa CRI, pertanto, tali provvedimenti risultano illegittimi per eccesso di potere.
Per ragioni il ricorso deve essere accolto ed annullati i provvedimenti censurati, restando assorbite le ulteriori censure”.
Di seguito l’intera Sentenza del Tar Lazio n.01859 del 2015:
SENTENZA TAR LAZIO N.01859 DEL 2015